Hong Kong

Hong Kong è un membro del WTO dal 1° gennaio 1995.

Hong Kong, a partire dal 1997, è una regione amministrativa speciale della Repubblica popolare della Cina, retta in base al principio “Un Paese, due sistemi” che le accorda una forte autonomia. Questo regime transitorio è previsto fino al 2047. Dispone, comunque di un territorio doganale separato e può concludere degli accordi con degli Stati esteri.

Hong Kong, resta un forte sostenitore del sistema commerciale multilaterale, ma per promuovere gli interessi economici e commerciali, ha iniziato a negoziare e siglare accordi di libero scambio. In particolare:

  • 2003: Accordo di libero scambio e integrazione economica tra Cina continentale e Hong Kong(Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Agreement – CEPA) che comporta l’esenzione dei dazi per una gamma di prodotti e la liberalizzazione graduale di alcuni settori di attività in possesso dei requisiti d’origine posti dal CEPA. Il IX Supplemento all’Accordo,firmato nel giugno 2012, ha introdotto 43 nuove misure di liberalizzazione e facilitazione nei servizi, nel commercio e negli investimenti, finalizzate al miglioramento della cooperazione economica e commerciale tra le due parti;
  • 2011: Accordo di partenariato economico tra la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong e la Nuova Zelanda(New Zealand – Hong Kong, China closer economic partnership agreement) si pone l’obiettivo di rafforzare le relazioni economiche bilaterali attraverso la rimozione delle barriere tariffarie in beni e servizi, la protezione della proprieta’ intellettuale, l’adozione di meccanismi di risoluzione delle controversie commerciali, sostenere le misure di liberalizzazione in ambito APEC (Asia Pacific economic cooperation) e dell’Organizzazione mondiale del Commercio (WTO);
  • 2012: Accordo di libero scambio tra la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong e i Paesi dell’EFTA (European Free Trade Association) Hong Kong Free Trade Agreement firmato il 21 giugno 2011 comprende il commercio di prodotti industriali e di prodotti agricoli trasformati, lo scambio di servizi, gli investimenti, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nonché una serie di disposizioni sul commercio e l’ambiente. L’accordo è entrato in vigore il 1 ottobre 2012 per l’Islanda, il Lichtestein e la Svizzera e il 1 novembre 2012 per la Norvegia.

Hong Kong ha adottato un sistema commerciale basato sulla politica del libero scambio (duty-free) che prevede il minimo intervento da parte delle autorità locali e pertanto il mercato è sostanzialmente privo di barriere e dazi doganali.

Licenze di importazione ed esportazione sono richieste principalmente sulla base di obblighi internazionali o per ragione di sicurezza e salute pubblica.

La disciplina dell’importazione e dell’esportazione delle merci è regolata dall’Import Export Ordinance che in generale prevede un sistema di divisione delle merci in proibite, soggette a restrizioni ed esenti.

In virtù dello stato di porto franco di Hong Kong, la maggior parte delle merci, sia in entrata che in uscita, è assolutamente libera e non sono previsti dazi doganali. Tabacco, alcolici (con gradazione superiore al 30%), idrocarburi ed alcool metilico sono le principali categorie di merci soggette a dazi doganali, mentre per l’importazione delle autovetture è prevista un’imposta di registrazione.

Sono considerate merci proibite i prodotti la cui circolazione è vietata o sottoposta a rigide e specifiche limitazioni come prodotti chimici e/o farmacologici ritenuti particolarmente pericolosi, armi da fuoco, pesticidi, materie prime considerate di importazione strategica, diamanti grezzi, sostanze radioattive nonché specie animali o vegetali protette perché in via di estinzione.

Gli articoli soggetti a restrizioni sono invece le merci la cui circolazione è subordinata all’ottenimento di una licenza specifica e rappresentano, in ogni caso, un numero limitato di beni quali prodotti tessili e abbigliamento.

I requisiti prescritti per le attività di import-export sono dunque minimi e le procedure estremamente semplificate. L’organo competente al rilascio delle licenze e dei permessi per le merci sottoposte al regime doganale è il Custom and Excise Department, organo responsabile anche dei rapporti commerciali esteri di Hong Kong nonché incaricato di svolgere le ispezioni sulle merci in entrata e in uscita.

Inoltre, il regolamento di Import and Export (registration), prevede per qualsiasi soggetto importatore ed esportatore di qualsiasi tipo di merce non esente, un’apposita dichiarazione presso il Custom and Excise Department accompagnata ad altre dichiarazioni circa il valore della merce, entro 14 giorni dall’ingresso o dall’uscita del bene.

I soggetti che violino la norma sono perseguibili per legge e le merci sono sottoposte a confisca o sequestro.

I certificati di origine sono invece rilasciati dal Trade Department o dalla CCIAA di Hong Kong, qualora le merci siano prodotti naturali della SAR o abbiano subito una parte sostanziale della lavorazione del prodotto nel territorio.

Ad Hong Kong non vi sono imposte sul valore aggiunto, né su dividendi, interessi e capital gains.

Quasi tutti i documenti commerciali possono essere presentati elettronicamente (e-Customs).

I PRODOTTI AGROALIMENTARI

L’Hong Kong Food and Environment Hygiene Department è responsabile in materia ed esercita le funzioni di controllo della sicurezza degli alimenti. A tal fine, può ritirare campioni di alimenti ai punti di entrata del territorio per effettuare vari tipi di analisi, inclusa l’analisi chimica e batteriologica o altri esami; eroga sanzioni per le violazioni legate alla vendita di cibo non idoneo e adulterato, o all’etichettatura degli alimenti contenente informazioni false, ingannevoli o fallaci, o legate all’igiene alimentare effettuando se necessario il sequestro e la distruzione di derrate non idonee.

Escludendo poche categorie di prodotto considerate per loro natura deperibili o ad alto rischio le esportazioni di prodotti alimentari non richiedono un previo permesso scritto o licenza dell’autorità competente di Hong Kong (Dipartimento di Igiene Alimentare e Ambientale): il concetto che sta alla base della legislazione e dei regolamenti in materia e’ che i prodotti destinati alla vendita devono essere adatti al consumo da parte dell’uomo.

Per facilitare il rilascio delle merci in dogana, il Dipartimento raccomanda che le spedizioni di alimenti a Hong Kong siano accompagnate da un certificato sanitario emesso dall’autorità sanitaria competente del Paese di origine che certifica che il prodotto alimentare è idoneo al consumo umano.

Gli importatori e i commercianti di alimenti di Hong Kong sono, in ultima istanza, responsabili della conformità alla normativa locale degli alimenti da loro trattati e messi in vendita.

Alimenti sottoposti a normativa speciale

Esistono disposizioni di legge specifiche che esigono la presentazione di permessi, certificati sanitari e/o licenze particolari per l’importazione dei seguenti prodotti che per loro natura sono deperibili e possono comportare rischi per la salute:

(a) selvaggina, carne e pollame;

(b) latte e bevande a base di latte;

(c) dolciumi surgelati o congelati;

(d) preparazioni surgelate (compresi i gelati);

(e) prodotti ittici.

La carne suina fresca italiana può essere importata ad Hong Kong: è tuttavia richiesto un certificato veterinario rilasciato dalle ASL in cui venga tra l’altro dichiarato il nominativo dello stabilimento di provenienza (macello o laboratorio italiano presso cui è stata lavorata la carne); l’ingresso a Hong Kong della carne suina italiana è consentito solo se lavorata presso uno degli stabilimenti italiani registrati presso l’Hong Kong Food and Environment Hygiene Department.

Carne di suino cotta o lavorata (Salumi, prosciutti, insaccati)

Non necessita di autorizzazioni o certificazioni. Le autorità sanitarie locali suggeriscono alle aziende esportatrici di accompagnare la merce da certificati rilasciati da autorità sanitarie del paese d’origine attestanti che i prodotti sono adatti al consumo umano.

Carne di bovino

Il 20 novembre 2012 è stato finalmente raggiunto un importante accordo tra le autorità sanitarie italiane e quelle di Hong Kong, in base al quale anche la carne bovina italiana può essere esportata a Hong Kong.

In particolare:

  • le carni e le frattaglie bovine autorizzate all’esportazione devono provenire da bovini di età inferiore ai 30 mesi;
  • gli importatori – per ogni spedizione di carni e frattaglie bovine – devono ottenere in anticipo un permesso scritto dal locale Centre for Food Safety del Food and Environmental Hygiene Department;
  • ogni spedizione dovrà essere accompagnata dal Certificato veterinario approvato ed emesso dal nostro Ministero della Salute;
  • le carni e le frattaglie bovine autorizzate all’esportazione dall’Italia verso Hong Kong devono essere prodotte nei macelli e negli stabilimenti autorizzati all’esportazione ed approvati dal nostro Ministero della Salute;
  • durante il trasporto dall’Italia verso Hong Kong, le carni e le frattaglie bovine devono essere conservate ad una temperatura tra 0°C e 4°C e che, in nessun caso , essa superi gli 8°C. Tale temperatura deve esser e mantenuta in tutte le fasi di lavorazione delle carni e per ogni parte di essa, dal macello/stabilimento fino al destinatario finale, ovvero colui che acquisterà il prodotto a Hong Kong;
  • una volta arrivate ad Hong Kong, le carni e le frattaglie bovine saranno ispezionate dal locale Food and Environmental Hygiene Department che effettuera’ i controlli di routine, ma la merce verrà rilasciata prima del risultato degli esami;
  • si dovrà richiedere una licenza d’importazione presso l’“Import Registration Unit” del locale Food and Environmental Hygiene Department;
  • all’arrivo ad Hong Kong dovrà inoltre essere presentata al locale Food and Environmental Hygiene Department, una lista dettagliata con tutti i nomi e gli indirizzi dei distributori e rivenditori locali cui le carni vengono consegnate, insieme all’indicazione delle quantità della stessa per ogni singolo rivenditore e/o distributore.

Altri alimenti sottoposti a normativa speciale

Latticini freschi: occorre il certificato del Paese di origine;

Riso: gli importatori di riso devono richiedere una licenza speciale come importatori di tale alimento.

Alimenti geneticamente modificati (OGM)

Alcuni prodotti alimentari a scaffale contengono ingredienti geneticamente modificati. Prima che tali prodotti arrivino sul mercato, è necessario che le agenzie di regolamentazione e commercio dei Paesi di origine certifichino che tali ingredienti sono sicuri per il consumo umano.

HONG KONG – Dati di UNIONCAMERE e ICE
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