Cina

La Cina è il principale partner commerciale dell’Italia in Asia, sia per le esportazioni che per le importazioni

Le esportazioni italiane confermano anche nel 2016 la Cina come la prima destinazione asiatica del Made in Italy, con una crescita del fatturato totale delle esportazioni italiane del 6,4% rispetto all’anno precedente.

Sono attualmente circa 15mila le imprese riconosciute come operatori economici autorizzati (Aeo) nella UE, un numero che è in continuo aumento.

L’accordo con la Cina rende il sistema dei trader certificati UE il più accettato nel mondo, dato che con Stati Uniti e il Giappone vi sono già in essere accordi di mutuo riconoscimento.

Il riconoscimento reciproco dei commercianti certificati impedisce il proliferare di norme incompatibili tra partner commerciali internazionali e contribuisce a promuovere un approccio più armonizzato alle pratiche doganali di tutto il mondo.

LA REGISTRAZIONE DEI PRODUTTORI ESTERI

Nel marzo 2012 l’ufficio governativo cinese per la supervisione e ispezione della qualità AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) ha revisionato la normativa in merito alla registrazione dei produttori esteri di prodotti alimentari.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2012 e rispetto alle precedenti previsioni risalenti al 2002 sono volte ad ampliare le categorie di aziende che necessitano di una registrazione per l’importazione dei prodotti alimentari in Cina.

Con la nuova legge la registrazione dovrà applicarsi alle aziende che producono, lavorano o conservano alimenti all’estero che sono importati in Cina e che vengono definite come “Overseas Food Enterprises”.

L’ufficio competente per la registrazione è il Certification and Accreditation Administration (CNCA) dell’AQSIQ.

L’esigenza di registrare le aziende esportatrici di prodotti alimentari è sorta a seguito degli scandali avvenuti negli ultimi anni; (latte in polvere, frutta, vino e altri prodotti) e pertanto finalizzata a costituire uno strumento per tracciare i prodotti alimentari limitare il rischio di epidemie e ostacolare l’ingresso di alimenti dannosi garantendo la sicurezza dei prodotti alimentari di importazione.

La richiesta di registrazione – in accordo con tale legge – prevede la compilazione da parte dell’azienda esportatrice di un formulario on line con le informazioni relative alla società e ai suoi agenti importatori autorizzati in Cina.

L’art. 5 del citato regolamento in materia di registrazione di importatori ed esportatori recita:

“Gli esportatori o i loro agenti all’atto della presentazione della domanda di registrazione dovranno compilare il relativo formulario e fornire il nome dell’esportatore o dell’agente, indirizzo nel Paese di origine, nome e cognome della persona di contatto, numero di telefono, tipologia di alimenti trattati, nome e cognome della persona che ha compilato il formulario, telefono ecc. e dichiarare che i dati forniti sono veritieri. L’esportatore o l’agente dovranno assicurare che in caso di emergenza si potrà contattare la persona preposta ai recapiti indicati sul formulario.

L’esportatore o l’agente dopo aver fornito le informazioni richieste riceveranno dal sistema di registrazione un codice di registrazione e un codice per il controllo della pratica con questi si potrà accedere al sistema per il controllo dell’avvenuta registrazione o richiesta di modifica”.

La richiesta di registrazione dovrà altresì essere accompagnata dai seguenti documenti:

  • contratto di vendita/conferma d’ordine;
  • fattura;
  • packing list;
  • cargo manifest;
  • polizza di carico;
  • avviso di spedizione effettuato dallo spedizioniere all’importatore;
  • certificato di origine;
  • certificato sanitario;
  • campione dell’etichetta conforme alla normativa cinese;
  • copie di campione dell’etichetta tradotte in lingua cinese;
  • certificato fitosanitario.

Di seguito vengono indicate alcune questioni pratiche:

Il nome dell’esportatore registrato dovrà corrispondere alle informazioni sulla documentazione di accompagnamento delle esportazioni. E’ quindi fondamentale che i dati presenti sui documenti commerciali coincidano con le informazioni fornite nel modulo on line cinese.

Il nome e l’indirizzo dell’importatore cinese devono essere inseriti in caratteri cinesi, per cui si suggerisce agli esportatori di contattare i propri importatori cinesi per ottenere queste informazioni in lingua cinese in modo tale da potere fare un copia/incolla nel modulo di registrazione.

Al momento della presentazione della domanda, viene assegnato un numero di registrazione e un numero di “query” generati dal sistema. l due numeri possono essere utilizzati per verificare l’andamento della domanda o modificare qualsiasi informazione se necessario.

Le informazioni fornite durante la registrazione devono essere tenute aggiornate e qualsiasi cambiamento nei dati dell’esportatore o dell’importatore deve essere prontamente comunicato.

Il numero di registrazione dovrà essere fornito all’importatore cinese, il quale lo utilizzerà quando dovrà presentare alle autorità locali il modulo “entry inspection form”.

SDOGANAMENTO

Le imprese cinesi che possono importare i prodotti devono essere munite della licenza di commercio estero (Foreign Trade Rights) che viene rilasciata dal Ministero del Commercio Estero (MOFTEC – Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation) per monitorare il flusso di merci in entrata e in uscita dal paese.

Per quanto riguarda Hong Kong esistono norme specifiche valevoli solo sul territorio della ex colonia Britannica. Anche Macao è una regione amministrativa speciale della Cina, e quindi soggetta a norme specifiche.

L’autorità di riferimento in materia doganale è la GAC – General Administration of Customs. Le procedure di sdoganamento all’importazione possono essere espletate presso l’ufficio GAC più vicino al punto di ingresso della merce o quello più vicino al luogo di destinazione (per la merce importata). Esistono però modalità diverse tra i vari uffici GAC, è quindi opportuno valutare attentamente quello su cui operare.

Oltre alle misure di carattere tariffario, la Cina applica altre misure di carattere non tariffario; a tale riguardo le merci sono classificate in una delle seguenti tre categorie:

merci “prohibited”, per le quali è vietata l’importazione o l’esportazione;

merci “restricted”, le quali sono sottoposte a quote (contingenti) o ad autorizzazione (licenza);

merci “fully traded”, per le quali non sono previste particolari restrizioni; al fine di monitorare i flussi; per le merci in argomento, è comunque previsto l’obbligo di segnalazione preventiva da parte degli operatori, con concessione della licenza in via automatica.

DAZI

Una misura doganale del Governo Cinese, applicativa della decisione del Consiglio di Stato della RPC del 28 aprile 2015, ha ridotto in maniera significativa i dazi all’importazione in Cina di alcuni beni di consumo, con decorrenza dal 1 °giugno 2015.

Con un comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 maggio 2015, si rende noto che le tariffe daziarie cinesi su taluni articoli di abbigliamento, calzature, cosmetici solari, pannolini e altri beni, sono diminuite di oltre il 50%allo scopo di incoraggiare i consumi e favorire la crescita economica del Paese.

Nel dettaglio i dazi all’import si riducono nel seguente modo:

  • su vari tipi di calzature, come stivali e scarpe sportive, dal 22-24% al 12%;
  • su diverse tipologie di abbigliamento, come cappotti, giacche a vento, giubbotti, maglioni, giacche, tailleur e completi, dal 14-23% al 7-10%;
  • su prodotti per la cura della pelle, come creme solari e abbronzanti, dal 5% al 2%.

Questo abbattimento daziario avrà l’effetto di rilanciare i consumi cinesi e di spingere l’import di prodotti esteri; per le caratteristiche merceologiche dei beni soggetti alla misura si ritiene che i prodotti del Made In Italy saranno particolarmente favoriti.

CINA – Dati di UNIONCAMERE e ICE
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